Congedo parentale, licenziato dopo un viaggio all'estero: ma la sentenza della Cassazione lo salva
Viaggia all'estero mentre è in congedo parentale: il capo lo licenzia, ma la magistratura ne ordina il reintegro con risarcimento
Un lavoratore era stato licenziato perché, durante il congedo parentale, aveva affidato il figlio alla moglie per fare un viaggio all’estero. Corte d’Appello e Cassazione, però, hanno annullato il licenziamento e obbligato il datore di lavoro al reintegro. L’uomo non era andato in viaggio di piacere, ma era tornato in Marocco a trovare la madre gravemente malata.
- In viaggio durante il congedo parentale
- Viaggio per doveri di solidarietà
- L'ordinanza della Cassazione
In viaggio durante il congedo parentale
L’uomo aveva ottenuto dall’azienda un congedo parentale dal 2 al 13 aprile 2019. Quasi subito, però, si era recato in Marocco affidando il figlio alla moglie.
Il datore di lavoro aveva licenziato il dipendente accusandolo di avere utilizzato impropriamente il congedo, rovinando fra l’altro il rapporto fiduciario.
Fonte foto: 123RF
Piazza Cavour, Roma: il Palazzo di Giustizia che ospita la Corte di Cassazione
Da qui il ricorso dell’uomo, che ha impugnato il licenziamento, e che ha portato, infine, alla decisione della Cassazione.
Viaggio per doveri di solidarietà
La Corte ha riconosciuto che il viaggio fosse motivato da un’urgenza familiare rientrante nei doveri di solidarietà.
L’istruttoria aveva ha fatto emergere la buona fede dell’uomo, che non aveva prestato attività lavorativa presso altre aziende, non aveva messo in atto alcuna condotta incompatibile con lo spirito del congedo e non aveva violato i principi di buona fede e correttezza contrattuale.
Gli Ermellini hanno inoltre chiarito che il concetto di abuso del permesso presuppone un comportamento che già nelle sue intenzioni devia dalla funzione originaria del congedo.
Nel caso specifico, invece, l’uomo aveva preso il congedo per assistere il figlio, ma poi un’urgenza familiare l’aveva portato a fare un biglietto per il Marocco. Dunque, è stato stabilito, non c’è stato alcun abuso.
L’ordinanza della Cassazione
Con l’ordinanza n. 6993 del 2025 la Cassazione ha così confermato le disposizioni della Corte d’Appello di Trento, la quale aveva stabilito:
- l’illegittimità del licenziamento;
- l’illegittimità di altri provvedimenti disciplinari;
- l’obbligo di reintegro del lavoratore;
- il risarcimento per il lavoratore relativamente alle trattenute retributive non dovute.
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Fonte foto: IPA